(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 44 del 4 novembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e' cosi' modificato: "L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo non puo' superare la somma di L. 15.000.000 per ciascun alloggio ove si tratti di opere di ripristino o necessarie per assicurare la stabilita' dei fabbricati; ove invece si tratti di lavori di ricostruzione, l'ammontare dei contributi non puo' superare la somma di L. 40.000.000 per ciascun alloggio".