(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 44
                         del 4 novembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  terzo  comma dell'art. 7 della legge regionale 29 giugno 1978,
n. 38, e' cosi' modificato:
   "L'ammontare  dei  contributi di cui al presente articolo non puo'
superare la somma di L. 15.000.000 per ciascun alloggio ove si tratti
di  opere di ripristino o necessarie per assicurare la stabilita' dei
fabbricati;  ove  invece  si  tratti  di  lavori  di   ricostruzione,
l'ammontare   dei  contributi  non  puo'  superare  la  somma  di  L.
40.000.000 per ciascun alloggio".